Art. 131.
           Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

  1.  La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi
portanti  prefabbricati,  metallici  o  non,  sono disciplinati dalle
norme della presente sezione.
  2.  Per  ciascun  tipo  di  ponteggio,  il  fabbricante  chiede  al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione alla
costruzione  ed  all'impiego,  corredando la domanda di una relazione
nella   quale   devono   essere   specificati  gli  elementi  di  cui
all'articolo seguente.
  3.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta
all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito
di  esame  della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio
gia' autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i
giunti alla norma UNI EN 74.
  4.  Possono  essere  autorizzati  alla  costruzione  ed all'impiego
ponteggi  aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila
a  condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di
carico  condotte  su  prototipi significativi degli schemi funzionali
garantiscano  la  sussistenza  dei  gradi di sicurezza previsti dalle
norme di buona tecnica.
  5.  L'autorizzazione  e'  soggetta  a  rinnovo  ogni dieci anni per
verificare  l'adeguatezza  del ponteggio all'evoluzione del progresso
tecnico.
  6.  Chiunque  intende  impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal
fabbricante  copia  della  autorizzazione  di  cui al comma 2 e delle
istruzioni  e  schemi  elencati  al  comma 1, lettere d), e), f) e g)
dell'articolo 132.
  7.  Il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale si avvale
anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei
ponteggi  dichiarate  dal  titolare  dell'autorizzazione,  attraverso
controlli a campione presso le sedi di produzione.