Art. 131 (L)
Controlli  e verifiche (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto
          legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

  1.  Il  comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del
presente  capo  in relazione al progetto delle opere in corso d'opera
ovvero  entro  cinque  anni  dalla data di fine lavori dichiarata dal
committente.
  2. La verifica puo' essere effettuata in qualunque momento anche su
richiesta  e  a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile,
del conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
  3.  In  caso  di  accertamento  di difformita' in corso d'opera, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la
sospensione dei lavori.
  4.  In  caso  di  accertamento di difformita' su opere terminate il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a
carico   del  proprietario,  le  modifiche  necessarie  per  adeguare
l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo.
  5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile
del   competente   ufficio   comunale   irroga  le  sanzioni  di  cui
all'articolo 132.