(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 131)
                              Art. 131. 
                   Nomina e patente del collettore 

 
  Il collettore e' abilitato all'esercizio  delle  sue  funzioni  con
apposita patente, rilasciata dall'esattore o dal ricevitore 1 vistata
rispettivamente dall'intendente di finanza  o  dal  Ministro  per  le
finanze. 
  L'esattore  deve  dare  notizia   della   nomina   del   collettore
all'ufficio  distrettuale  delle  imposte  dirette,   al   ricevitore
provinciale, al sindaco e al prefetto. Analoga  notizia  deve  essere
data dal ricevitore al presidente della  giunta  provinciale  e  agli
esattori della provincia. 
  Una copia della patente e' conservata dall'intendente di finanza  o
dal Ministro per le finanze fra gli atti d'ufficio  ad  altra  copia,
autenticata dall'intendente di finanza, e' affissa nei  locali  della
ricevitoria o dell'esattoria destinati al pubblico.