Art. 131 
                          Eredita' giacente 
 
  1. Se la giacenza dell'eredita' si  protrae  oltre  il  periodo  di
imposta nel corso del quale si e' aperta la successione,  il  reddito
dei cespiti ereditari e' determinato in via  provvisoria  secondo  le
disposizioni del titolo I, se il  chiamato  all'eredita'  e'  persona
fisica o non e' noto, e secondo quelle del capo III del titolo II, se
il  chiamato  e'  soggetto  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche. Dopo l'accettazione  dell'eredita'  il  reddito  di  tali
cespiti concorre a formare  il  reddito  complessivo  dell'erede  per
ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si  e'  aperta  la
successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative
imposte. I redditi di cui al comma 3 dell'articolo 7, se il  chiamato
all'eredita' e' persona fisica o non e' noto, sono in via provvisoria
tassati separatamente con l'aliquota stabilita dall'articolo  11  per
il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio  dopo  l'accettazione
di eredita'. 
  2. Le disposizioni del comma 1  si  applicano  anche  nei  casi  di
delazione dell'eredita' sotto condizione sospensiva o in favore di un
nascituro non ancora concepito. 
  3. Nelle ipotesi previste nei commi 1  e  2  l'imposta  locale  sui
redditi e' applicata in via definitiva in ciascun periodo di imposta.