(Norme-art. 131)
                              Art. 131 
           (Deposito degli atti per l'udienza preliminare) 
  1. Durante  il  termine  per  comparire  e  fino  alla  conclusione
dell'udienza preliminare, le parti, la persona offesa e  i  difensori
hanno facolta' di prendere visione, nel luogo dove si trovano,  degli
atti e delle cose indicati nell'articolo 419 commi 2 e 3 del codice e
di estrarre copia degli atti suddetti.