Art. 131 (Deposito degli atti per l'udienza preliminare) 1. Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facolta' di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati nell'articolo 419 commi 2 e 3 del codice e di estrarre copia degli atti suddetti.