Art. 131.
                      Agenti diplomatici esteri
  1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse  da
agenti  diplomatici  e  consolari  accreditati  in Italia, o da altre
persone che, con riguardo  a  tali  violazioni,  godano,  nei  limiti
previsti  dalle  norme internazionali, delle immunita' spettanti agli
agenti suddetti, sono segnalate dagli  uffici  o  comandi  dai  quali
dipendono  coloro  che  le  hanno accertate al Ministero degli affari
esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.
  2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti  ad  uso  promiscuo
appartenenti  agli  agenti  diplomatici,  agli  agenti  consolari  di
carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero  dei
trasporti,  su richiesta del Ministero degli affari esteri, rilascia,
ai  sensi  delle  vigenti  norme,  previe  visita  e  prova,   quando
prescritte, la carta di circolazione e provvede all'immatricolazione,
assegnando  speciali  targhe  di  riconoscimento,  nei  tipi  e nelle
caratteristiche determinate con decreto del Ministro  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro degli affari esteri.
  3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe
speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel
comma  1  sono  perseguite  nei  modi  ordinari  di legge, oltre alla
segnalazione  per  via  diplomatica  nei   confronti   del   titolare
dell'autoveicolo.
  4.  La  validita'  delle  speciali targhe di riconoscimento e delle
carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento
in cui cessa lo (( status )) diplomatico di colui al quale il veicolo
appartiene. La relativa restituzione deve aver  luogo  non  oltre  il
termine di novanta giorni dalla scadenza.
  5.  Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione
di reciprocita', salvo gli accordi  speciali  con  le  organizzazioni
internazionali.