Art. 131. 
                       Orario di insegnamento 
  1. L'orario di insegnamento per i docenti elementari e'  costituito
di ventiquattro  ore  settimanali  di  attivita'  didattica,  di  cui
ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate  alla  programmazione
didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti  di  ciascun
modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. 
  2. Nell'ambito delle ore di insegnamento,  una  quota  puo'  essere
destinata al recupero individualizzato  o  per  gruppi  ristretti  di
alunni  con  ritardo  nei  processi  di  apprendimento,   anche   con
riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da  paesi
extracomunitari. 
  3. L'orario settimanale di insegnamento  di  ciascun  docente  deve
essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana. 
  4. A partire dal 1 settembre e  fino  all'inizio  delle  lezioni  i
collegi dei docenti  si  riuniscono  per  la  definizione  del  piano
annuale di attivita' didattica e per lo svolgimento di iniziative  di
aggiornamento. 
  5. Nell'ambito del piano annuale  di  attivita',  il  collegio  dei
docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti  assenti
per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo  da  utilizzare
fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma
2,  calcolate  su  base  annuale  al  di  fuori   dell'attivita'   di
insegnamento  e  delle  due  ore  previste  dal  comma   1   per   la
programmazione didattica. 
  6. A tal fine si puo' provvedere anche mediante la  prestazione  di
ore  di  insegnamento  in  eccedenza   all'orario   obbligatorio   di
ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo  le  disposizioni
vigenti. 
  7. Nell'orario di cui al comma 1 e' compresa l'assistenza educativa
svolta nel tempo dedicato alla mensa.