Art. 131.
             Conferimenti alle regioni e agli enti locali
  1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
e i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali", salvo
quelli espressamente mantenuti allo  Stato dall'articolo 129 e quelli
trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 130.
  2. Nell'ambito delle funzioni  conferite sono attribuiti ai comuni,
che le esercitano anche attraverso le comunita' montane, i compiti di
erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonche' i compiti
di progettazione e  di realizzazione della rete  dei servizi sociali,
anche con il concorso delle province.