Articolo 132
             Cooperazione tra amministrazioni pubbliche

   1.  Le  amministrazioni  pubbliche cooperano per la definizione di
indirizzi   e   criteri   riguardanti   le   attivita'   di   tutela,
pianificazione,   recupero,  riqualificazione  e  valorizzazione  del
paesaggio e di gestione dei relativi interventi.
   2.  Gli  indirizzi  e  i  criteri  perseguono  gli obiettivi della
salvaguardia  e  della  reintegrazione dei valori del paesaggio anche
nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.
   3. Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio
le  amministrazioni pubbliche intraprendono attivita' di formazione e
di educazione.
   4.  Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e
valorizzazione  del  paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle
analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la
qualita'  del  paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonche'
dagli   Osservatori   istituiti  in  ogni  regione  con  le  medesime
finalita'.