ART. 132
                      (interventi sostitutivi)

   1.  Nel caso di mancata effettuazione dei controlli previsti dalla
parte  terza  del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  diffida  la  regione  a  provvedere entro il
termine  massimo  di centottanta giorni ovvero entro il minor termine
imposto  dalle  esigenze di tutela ambientale. In caso di persistente
inadempienza  provvede, in via sostitutiva, il Ministro dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio,  previa delibera del Consiglio dei
Ministri, con oneri a carico dell'Ente inadempiente.
   2.  Nell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi di cui al comma 1, il
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  nomina un
commissario  "ad  acta"  che  pone  in essere gli atti necessari agli
adempimenti  previsti  dalla normativa vigente a carico delle regioni
al fine dell'organizzazione del sistema dei controlli.