Art. 132.
                          Relazione tecnica

  1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere:
    a) descrizione  degli  elementi  che  costituiscono il ponteggio,
loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
    b) caratteristiche   di  resistenza  dei  materiali  impiegati  e
coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
    c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti
i vari elementi;
    d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
    e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
    f) istruzioni   per   il  montaggio,  impiego  e  smontaggio  del
ponteggio;
    g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi
di  sovraccarico,  di  altezza  dei  ponteggi  e  di  larghezza degli
impalcati  per  i  quali  non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni
singola applicazione.