Art. 132 Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'articolo 113 del codice 1. Il garante assume l'obbligo di pagare al committente, a semplice richiesta scritta di quest'ultimo ed entro il termine di quindici giorni, le somme delle quali il committente si dichiari creditore nei confronti del contraente, nei limiti delle somme garantite. 2. La garanzia di cui all'articolo 113 del codice permane nei limiti previsti dall'articolo 135, comma 2, nel caso di attivazione della garanzia di subentro e si esercita per i crediti che la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore dichiari di avere nei confronti del contraente.
Note all'art. 132 Per il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 131.