(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 132)
                              Art. 132. 
                 Cessazione e revoca del collettore 

 
  Il  collettore  cessa  dalle  sue  funzioni  per   cessazione   del
ricevitore o dell'esattore, per scadenza del  termine  e  per  revoca
della patente disposta dall'esattore o dall'intendente di finanza. 
  Della revoca deve essere data  notizia  agli  organi  indicati  dal
secondo comma dell'articolo  precedente.  La  revoca  del  collettore
esattoriale deve  inoltre  essere  resa  nota  al  pubblico  mediante
affissione di apposito avviso in tutti i comuni della  circoscrizione
esattoriale.