Art. 132 Campione d'Italia 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, tenuto conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera. 2. Il debito di imposta e' assolto in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane, dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui al comma 1; dai soggetti che producono anche redditi in lire italiane l'ulteriore debito di imposta e' assolto in lire. 3. L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia puo' essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune.