Art. 132 
                          Campione d'Italia 
 
  1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi
delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune  di
Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio  dello
stesso comune, sono  computati  in  lire  italiane,  in  deroga  alle
disposizioni dell'articolo 9,  sulla  base  di  un  tasso  di  cambio
stabilito di  triennio  in  triennio  dal  Ministro  del  tesoro,  di
concerto con il  Ministro  delle  finanze,  tenuto  conto  del  tasso
ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra  l'indice  dei
prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera. 
  2. Il debito di imposta  e'  assolto  in  valuta  svizzera  per  un
ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane, dovuto
per l'imposta, il tasso di cambio di cui al comma 1; dai soggetti che
producono anche  redditi  in  lire  italiane  l'ulteriore  debito  di
imposta e' assolto in lire. 
  3. L'iscrizione nei registri  anagrafici  del  comune  di  Campione
d'Italia  puo'  essere  richiesta  soltanto  da  coloro   che   hanno
effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune.