(Norme-art. 132)
                              Art. 132 
(Decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di  assise  o  al
                             tribunale) 
  1. Quando la corte di assise o il tribunale e' diviso  in  sezioni,
il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della
sezione davanti alla quale le parti devono comparire. 
  2. Per ogni processo il presidente del tribunale, in  seguito  alla
richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con
mezzi telematici, sulla base dei criteri  determinati  dal  Consiglio
superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e,
quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che  dispone
il giudizio.