Art. 132 (a). Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali (( o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 )) (b), se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia. 3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalita' che verranno stabilite nel regolamento. 4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale. 5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 53, comma 5, del D.L. n. 331/1993. (b) Si riporta il testo dei primi due commi dell'art. 53 del D.L. n. 331/1993: "1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'art. 38, comma 4 (imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili, n.d.r. ), spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non puo' essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato. 2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalita' ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'art. 38, comma 3, lettera e), nonche' le prescrizioni, le modalita' ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma".