Art. 132. Piano straordinario pluriennale di aggiornamento 1. Ad integrazione dei normali programmi di attivita' di aggiornamento, di cui agli articoli 282, 283 e 284, in relazione all'attuazione dei nuovi programmi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 e del nuovo ordinamento previsto dal presente capo, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la collaborazione delle Universita' e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, un programma straordinario di attivita' di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. 2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari. 3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dall'articolo 128 devono assicurare la complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, ed offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento dell'attivita' didattica. In una fase successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini professionali. 4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, universita', associazioni professionali e scientifiche, enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la formazione professionale dei docenti, possono stipulare convenzioni con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilita' ai fini del piano pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalita' per la stipula delle convenzioni nonche' i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni. 5. Qualora non sussista la possibilita' di provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile ai sensi dell'articolo 121, si procede alla nomina di supplenti temporanei in sostituzione dei docenti impegnati nelle attivita' di aggiornamento. 6. Analogamente e' consentito procedere alla nomina di supplenti temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in sostituzione dei docenti chiamati a prestare la loro opera per l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualita' di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.
Nota all'art. 132: - Il D.P.R. n. 104/1985, reca: Approvazione dei nuovi programmi didattici per la scuola primaria.