Art. 1322.
(Autonomia contrattuale).
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto
nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai
tipi aventi una disciplina particolare, purche' siano diretti a
realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento
giuridico.