(CODICE CIVILE-art. 1329)
                             Art. 1329. 
 
                      (Proposta irrevocabile). 
 
  Se il proponente si e' obbligato a mantenere ferma la proposta  per
un certo tempo, la revoca e' senza effetto. 
 
  Nell'ipotesi  prevista  dal  comma  precedente,  la  morte   o   la
sopravvenuta incapacita' del proponente  non  toglie  efficacia  alla
proposta,  salvo  che  la  natura  dell'affare  o  altre  circostanze
escludano tale efficacia.