Art. 1329. (Proposta irrevocabile). Se il proponente si e' obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca e' senza effetto. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacita' del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia.