Art. 1329.
(Proposta irrevocabile).
Se il proponente si e' obbligato a mantenere ferma la proposta per
un certo tempo, la revoca e' senza effetto.
Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la
sopravvenuta incapacita' del proponente non toglie efficacia alla
proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze
escludano tale efficacia.