Art. 133. 
                       Garanzia convenzionale 
  1. La garanzia  convenzionale  vincola  chi  la  offre  secondo  le
modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima  o  nella
relativa pubblicita'. 
  2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: 
    a) la specificazione che il consumatore e' titolare  dei  diritti
previsti dal presente paragrafo e che  la  garanzia  medesima  lascia
impregiudicati tali diritti; 
    b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e  gli
elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata  e
l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la  ditta
e il domicilio o la sede di chi la offre. 
  3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile
per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. 
  4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri
non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. 
  5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e
4, rimane  comunque  valida  e  il  consumatore  puo'  continuare  ad
avvalersene ed esigerne l'applicazione.