ART. 133 
                      (sanzioni amministrative) 
 
   1.   Chiunque,   salvo   che   il   fatto    costituisca    reato,
nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione
fissati nelle tabelle di cui all'Allegato  5  alla  parte  terza  del
presente decreto, oppure i  diversi  valori  limite  stabiliti  dalle
regioni  a  norma  dell'articolo  101,  comma  2,  o  quelli  fissati
dall'autorita' competente a  norma  dell'articolo  107,  comma  1,  o
dell'articolo 108, comma 1, e' punito con la sanzione  amministrativa
da tremila euro a  trentamila  euro.  Se  l'inosservanza  dei  valori
limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle
risorse idriche destinate al consumo umano di  cui  all'articolo  94,
oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla  vigente
normativa, si applica la  sanzione  amministrativa  non  inferiore  a
ventimila euro. 
   2. Chiunque apra o comunque  effettui  scarichi  di  acque  reflue
domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di
depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo  124,  oppure
continui  ad  effettuare  o  mantenere  detti   scarichi   dopo   che
l'autorizzazione sia stata sospesa  o  revocata,  e'  punito  con  la
sanzione  amministrativa  da  seimila  euro  a   sessantamila   euro.
Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti  ad  uso
abitativo la sanzione e' da seicento euro a tremila euro. 
   3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca  reato,  al  di  fuori
delle ipotesi di cui al comma 1,  effettui  o  mantenga  uno  scarico
senza  osservare  le  prescrizioni  indicate  nel  provvedimento   di
autorizzazione o fissate ai sensi  dell'articolo  107,  comma  1,  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  millecinquecento
euro a quindicimila euro. 
   4. Chiunque,  salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  effettui
l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo  109,  comma
1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attivita' di posa in mare cui  al
comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  millecinquecento   euro   a
quindicimila euro. 
   5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della
disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2,  chiunque  non
osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7,  e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a  seimila
euro. 
   6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi  il
divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo  127,  comma
2, e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  seimila
euro a sessantamila euro. 
   7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque: 
    a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso,  sghiaiamento  o
sfangamento delle dighe, superi i  limiti  o  non  osservi  le  altre
prescrizioni  contenute  nello   specifico   progetto   di   gestione
dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2; 
    b) effettui le medesime operazioni  prima  dell'approvazione  del
progetto di gestione. 
   8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la
manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate  e  dei
volumi,  oppure  l'obbligo  di  trasmissione  dei   risultati   delle
misurazioni di cui  all'articolo  95,  comma  3,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila
euro. Nei casi di particolare tenuita' la sanzione e' ridotta  ad  un
quinto. 
   9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai
sensi dell'articolo 113, comma  1,  lettera  b),  e'  punito  con  la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  millecinquecento   euro   a
quindicimila euro.