Art. 133.
                              Progetto

  1.  I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali
nella  relazione  di  calcolo  non  sono  disponibili  le  specifiche
configurazioni  strutturali  utilizzate  con  i  relativi  schemi  di
impiego, nonche' le altre opere provvisionali, costituite da elementi
metallici  o  non,  oppure  di  notevole importanza e complessita' in
rapporto  alle  loro  dimensioni  ed  ai sovraccarichi, devono essere
eretti in base ad un progetto comprendente:
    a) calcolo   di  resistenza  e  stabilita'  eseguito  secondo  le
istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
    b) disegno esecutivo.
  2.  Dal  progetto,  che  deve  essere  firmato  da  un  ingegnere o
architetto   abilitato   a   norma   di   legge  all'esercizio  della
professione,  deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio
nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.
  3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e
copia  del  progetto  e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed
esibite,  a  richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui
vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.