(Codice Penale-art. 133)
                              Art. 133. 
 
      (Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena) 
 
  Nell'esercizio  del  potere  discrezionale  indicato  nell'articolo
precedente, il giudice deve tener conto  della  gravita'  del  reato,
desunta: 
 
  1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal  tempo,
dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione; 
 
  2° dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato  alla  persona
offesa dal reato; 
 
  3° dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa. 
 
  Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere
del colpevole, desunta: 
 
  1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 
 
  2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla  condotta
e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 
 
  3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 
 
  4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e  sociale  del
reo.