(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 133)
                              Art. 133. 
        Personale esattoriale addetto ai servizi di sportello 

 
  Per i servizi di sportello l'esattore puo' avvalersi  di  personale
espressamente autorizzato  al  rilascio  ed  alla  sottoscrizione  di
quietanze. 
  Nelle esattorie con carico fino a cinquanta  milioni  il  personale
munito dell'autorizzazione di cui al  comma  precedente  puo'  essere
incaricato  delle  funzioni  proprie  del  collettore,   esclusa   la
rappresentanza nei rapporti con gli enti interessati. 
  Per il rilascio e la revoca  dell'autorizzazione  si  applicano  le
disposizioni del primo comma degli articoli 131 e 132.