Art. 133 
             Riferimenti legislativi ad imposte abolite 
 
  1. Il riferimento contenuto nelle norme  vigenti  a  redditi,  o  a
determinati ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal
1  gennaio  1974  va  inteso   come   fatto   agli   stessi   redditi
nell'ammontare netto determinato ai fini delle singole  categorie  di
reddito previste dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
  2.  Se  il  riferimento  e'  fatto   alla   non   assoggettabilita'
all'imposta complementare progressiva  sul  reddito  complessivo,  la
condizione si considera soddisfatta  quando  il  reddito  complessivo
netto determinato ai fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, aumentato dei redditi esenti da  tale  imposta,  diversi  da
quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati
a ritenuta a titolo di imposta, non supera lire 960 mila. Quando alla
formazione del  reddito  complessivo  concorrono  redditi  di  lavoro
dipendente di cui agli articoli 46 e 47, lettere a) e b), il predetto
ammontare viene elevato di lire 360 mila per ogni reddito  di  lavoro
dipendente considerato. 
  3. Se il riferimento e' fatto ad un reddito complessivo netto  agli
effetti   dell'imposta   complementare   progressiva   sul    reddito
complessivo non superiore ad un determinato ammontare indicato  nella
legge, la condizione  si  considera  soddisfatta  quando  il  reddito
complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito  delle
persone fisiche,  aumentato  dei  redditi  esenti  da  tale  imposta,
diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo  34  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  o
assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non  supera  l'ammontare
indicato nella legge stessa, aumentato  come  previsto  nel  comma  2
quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi  di
lavoro dipendente. 
  4. Se il riferimento  e'  fatto  ad  un  ammontare  dell'imponibile
dell'imposta  complementare  progressiva  sul   reddito   complessivo
iscritto a ruolo,  la  condizione  si  considera  soddisfatta  se  il
reddito complessivo, determinato ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale  imposta,
diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo  34  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  o
assoggettati a ritenuta a titolo di  imposta,  non  supera  la  somma
indicata dalla legge, aumentata di lire 240 mila per il contribuente,
di lire 100 mila per ciascun componente la  famiglia  che  risulti  a
carico del  contribuente  al  31  dicembre  dell'anno  per  il  quale
l'imposta e' dovuta e di lire 360 mila per  ogni  reddito  di  lavoro
dipendente. 
  5. Se il  riferimento  e'  fatto  alla  quota  esente  dall'imposta
completamente progressiva sul reddito o ad  un  sito  multiplo,  tale
ammontare e' determinato in lire 240 mila o nel rispettivo multiplo. 
  6. Se il riferimento e' fatto ad una  quota  o  ad  un  determinato
ammontare del reddito imponibile di una o piu' categorie dell'imposta
di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le  categorie
B e C/1 ai redditi netti di lavoro autonomo e di impresa  determinati
ai sensi del titolo I, capi V e VI, diminuiti di lire 360 mila, e per
la categoria C/2  ai  redditi  di  lavoro  dipendente  ed  assimilati
determinati ai sensi dello stesso titolo I,  capo  IV,  diminuiti  di
lire 840 mila. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5 il riferimento  va
fatto alla quota del reddito di impresa o di  lavoro  autonomo  della
societa' o associazione,  diminuito  di  lire  360  mila,  imputabile
all'interessato. 
  7. Se il  riferimento  e'  fatto  alla  non  iscrizione  nei  ruoli
dell'imposta sui  redditi  di  ricchezza  mobile,  la  condizione  si
intende soddisfatta  se  il  contribuente  non  possiede  redditi  di
impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare  superiore  a  lire
360 mila ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o  redditi
diversi. 
  8. Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla
formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto  agli  effetti
della verifica dei  limiti  stabiliti  dalle  singole  leggi  per  la
concessione dei benefici medesimi. 
  9. Nelle domande  agli  uffici  delle  imposte  volte  ad  ottenere
certificati da cui risultino  le  condizioni  previste  nel  presente
articolo, il richiedente  deve  dichiarare  se  ed  in  quale  misura
possiede redditi assoggettati  a  ritenuta  a  titolo  di  imposta  e
redditi  esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,
diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo  34  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
  10. Gli uffici delle imposte rilasciano i  certificati  di  cui  al
comma 9 anche in base a  dichiarazione  attestante  i  fatti  oggetto
della  certificazione,  resa  dall'interessato  ad   un   funzionario
dell'ufficio  competente.  Alla   dichiarazione   si   applicano   le
disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per il  rilascio  dei
certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1)
e 4) della  tabella  allegato  A  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. 
  11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresi' per il
rilascio  di   certificati   concernenti   la   presentazione   della
dichiarazione  dei  redditi  e  la  situazione  reddituale  da   essa
risultante. 
 
          Nota all'art. 133:
            -  I  primi  tre  commi  dell'art.  34  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 601
          (Disciplina delle agevolazioni tributarie cosi' dispongono:
            "Le  pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le
          relative  indennita'  accessorie, gli assegni connessi alle
          pensioni  privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle
          decorazioni  dell'ordine  militare d'Italia e i soprassoldi
          connessi  alle  medaglie  al  valore  militare  sono esenti
          dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
            La  pensione  riversibile,  la  tredicesima  mensilita' e
          l'indennita'   di  accompagnamento,  percepite  dai  ciechi
          civili  ai  sensi  della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono
          esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
            I  sussidi  corrisposti  dallo  Stato  e  da  altri  enti
          pubblici  a  titolo  assistenziale sono esenti dall'imposta
          sul reddito delle persone Fisiche e dall'imposta locale sui
          redditi nei confronti dei percipienti".
            -  La  legge  4  gennaio  1968, n. 15, reca: "Norme sulla
          documentazione  amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e
          autenticazione di Firme".
            -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972,  n. 648, reca: "Riordinamento dei fondi di previdenza
          e  armonizzazione  delle  tabelle dei tributi speciali". Il
          titolo I della tabella allegato A, concerne i diritti per i
          servizi  resi dal personale dell'amministrazione periferica
          delle  imposte dirette. II n. 1) concerne il diritto dovuto
          per  il  rilascio  di  certificati, copie, estratti di atti
          catastali  e  non  catastali  e copie delle decisioni delle
          commissioni  tributarie;  il  n.  4) riguarda il diritto di
          ricerca  o  per  la consultazione degli atti catastali, dei
          registri,  degli alti e degli schedari riguardanti le varie
          imposte  anche  ai  Fini della parificazione delle cartelle
          esattoriali.