Art. 133. 
          Disposizioni per la gradualita' e la fattibilita' 
 
  1.  Al  fine   di   favorire   la   realizzazione   della   riforma
dell'ordinamento della scuola elementare operata con le  disposizioni
di cui al presente capo e di garantire la  necessaria  disponibilita'
di organico i provveditori agli studi, sentiti i consigli  scolastici
provinciali e presi gli  opportuni  contatti  con  gli  enti  locali,
curano  l'apprestamento  delle  condizioni  di   fattibilita'   della
riforma, predisponendo un apposito piano. 
  2. Il piano deve  fondarsi  sulla  preliminare  ricognizione  delle
risorse  disponibili  e  sulla   conseguente   individuazione   delle
esigenze; sulla valutazione dell'andamento  demografico  e  sui  suoi
effetti in ordine alla popolazione  scolastica  di  ciascun  circolo;
sullo stato delle strutture e dei servizi  e  sulle  possibilita'  di
provvedere da parte  degli  enti  locali  interessati  alle  relative
esigenze. 
  3.  Compatibilmente  con  le  capacita'  edilizie,   sono   operati
opportuni accorpamenti di  plessi  e  conseguente  concentrazione  di
alunni nelle classi. 
  4. Al fine di assicurare la disponibilita' necessaria  di  organico
per l'attuazione del modulo organizzativo  di  cui  all'articolo  121
senza  ulteriori  oneri,  i  posti  comunque  attivati  in   ciascuna
provincia alla  data  del  30  giugno  1990,  sono  consolidati,  per
l'utilizzazione secondo quanto previsto dai  successivi  commi,  fino
alla completa introduzione, su tutto  il  territorio  nazionale,  dei
nuovi ordinamenti. 
  5. Il modulo organizzativo e didattico di cui  agli  articoli  121,
128 e 130, si realizza gradualmente, con  la  conversione  dei  posti
istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  6.  Soddisfatte  le  esigenze  di  cui  all'articolo  121  i  posti
eventualmente  residui  nell'organico  provinciale   possono   essere
redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province  nelle
quali sia necessaria ulteriore disponibilita' per  l'attivazione  del
nuovo modulo organizzativo. 
  7. Con  ordinanza  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
impartite disposizioni al fine  di  consentire  il  trasferimento,  a
domanda, di docenti elementari dalle  province  nelle  quali  risulti
coperto l'organico di cui all'articolo 121 alle province nelle  quali
sia necessaria ulteriore disponibilita' di personale. 
  8. L'attuazione degli  articoli  121,  125,  129  e  130  non  deve
comunque comportare incremento di posti rispetto a  quelli  esistenti
alla data del 30 giugno 1990, ivi compresi i  posti  delle  dotazioni
organiche aggiuntive. A partire dal 30 giugno 1990 e'  abrogata  ogni
altra disposizione per la determinazione delle  dotazioni  organiche,
ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della
scuola  elementare.  Efatto  comunque  divieto  di  assumere,   sotto
qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i  limiti  posti  dalla
consistenza dell'organico consolidato, di cui al comma 5. 
  9. Al termine di ogni quadriennio, a partire dal  30  giugno  1990,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione  agli  andamenti
demografici  e  alla   distribuzione   territoriale   della   domanda
scolastica, nonche' all'attuazione del programma del nuovo modulo, la
quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.