Art. 133.
               Fondo nazionale per le politiche sociali
  1.  Il  Fondo istituito  presso  la  Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e' denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali".
  2. Confluiscono  nel Fondo  nazionale per  le politiche  sociali le
risorse  statali  destinate  ad  interventi in  materia  di  "servizi
sociali", secondo la definizione di cui all'articolo 128 del presente
decreto legislativo.
  3.  In  particolare,  ad   integrazione  di  quanto  gia'  previsto
dall'articolo 59,  comma 46,  della legge 27  dicembre 1997,  n. 449,
sono  destinati  al Fondo  nazionale  per  le politiche  sociali  gli
stanziamenti previsti per gli  interventi disciplinati dalla legge 23
dicembre 1997, n.  451 e quelli del Fondo nazionale  per le politiche
migratorie di cui all'articolo 43 della legge 6 marzo 1998, n. 40.
  4.  All'articolo  59,  comma   46,  penultima  proposizione,  della
predetta legge  27 dicembre 1997, n.  449, dopo le parole  "sentiti i
Ministri  interessati"  sono  inserite  le parole  "e  la  Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
 
          Note all'art. 133:
            - Si trascrive il testo dell'art.  59,  commi  44  e  46,
          della  gia'  citata  legge n. 449 del 1997, come modificati
          dal presente decreto:
            "44. Presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e'
          istituito  il Fondo nazionale per le politiche sociali, con
          una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di  lire
          115  miliardi  per  l'anno  1999 e di lire 143 miliardi per
          l'anno 2000".
            "46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti
          per gli interventi disciplinati  dalle  leggi  19  novembre
          1987,  n.  476,  19 luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n.
          266, 5 febbraio 1992, n.  104, 28 agosto 1997, n.  284,  28
          agosto  1997,  n.  285,  e  dal  testo  unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309,  sono  destinati  al  Fondo  di  cui  al  comma 44. Il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,  d'intesa con le amministrazioni interessate, e'
          autorizzato ad apportare nell'anno 1998  le  variazioni  di
          bilancio  occorrenti  per  la  destinazione  al Fondo degli
          stanziamenti di cui al presente comma. Il Ministro  per  la
          solidarieta'  sociale  ripartisce  annualmente  con proprio
          decreto, sentiti i Ministri  interessati  e  la  Conferenza
          unificata  di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,  le  complessive  risorse  finanziarie  confluite  nel
          Fondo.  Sulla  base di tale riparto il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione  economica  apporta  le
          occorrenti variazioni di bilancio".
            -  La  legge 23 dicembre 1997, n. 451, reca: "Istituzione
          della   Commissione   parlamentare   per    l'infanzia    e
          dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia".
            -   La   legge   6   marzo   1998,   n.   40  (Disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
          e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  12  marzo  1998,
          suppl. ord. n. 40/L. Si trascrive il testo dell'art. 43:
            "Art. 43 (Fondo nazionale per le politiche migratorie). -
          1.  Presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e'
          istituito il Fondo nazionale per le  politiche  migratorie,
          destinato  al  finanziamento  delle  iniziative di cui agli
          articoli 18, 36, 38, 40 e 44, inserite nei programmi annali
          o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province  e
          dei  comuni.  La  dotazione del Fondo, al netto delle somme
          derivanti dal contributo di cui al comma 3, e' stabilita in
          lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni
          per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per  l'anno  1999.
          Alla  determinazione  del  Fondo per gli anni successivi si
          provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),  della
          legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
          integrazioni.  Al  Fondo  affluiscono  altresi'  le   somme
          derivanti  da contributi e donazioni eventualmente disposti
          da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali,  da
          organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata
          del  bilancio  dello Stato per essere assegnati al predetto
          Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con i
          Ministri  interessati.   Il   regolamento   di   attuazione
          disciplina  le  modalita'  per  la  presentazione, l'esame,
          l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e  la  revoca
          del finanziamento del Fondo.
            2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni adottano,
          nelle  materie  di  propria competenza, programmi annuali o
          pluriennali  relativi  a  proprie  iniziative  e  attivita'
          concernenti   l'immigrazione,   con   particolare  riguardo
          all'effettiva  e  completa   attuazione   operativa   della
          presente  legge  e  del  regolamento  di  attuazione,  alle
          attivita'    culturali,    formative,    informative,    di
          integrazione  e  di  promozione  di  pari  opportunita'.  I
          programmi sono adottati secondo i criteri  e  le  modalita'
          indicati  dal  regolamento  di  attuazione  e  indicano  le
          iniziative  pubbliche  e   private   prioritarie   per   il
          finanziamento  da parte del Fondo, compresa l'erogazione di
          contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.
            3. Con effetto dal mese successivo alla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge  e  comunque da data non
          successiva al 1 gennaio 1998, il 95 per cento  delle  somme
          derivanti  dal  gettito  del contributo di cui all'art. 13,
          comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' destinato
          al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al  comma
          1.  A  tal  fine  le  predette somme sono versate dall'INPS
          all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  assegnate
          al predetto Fondo.  Il contributo di cui all'art. 13, comma
          2,  della  legge  30  dicembre 1986, n. 943, e' soppresso a
          decorrere dal 1 gennaio 2000".