Art. 1330.
(Morte o incapacita' dell'imprenditore).
La proposta o l'accettazione, quando e' fatta dall'imprenditore
nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se
l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del
contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che
diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.