Art. 1331.
(Opzione).
Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla
propria dichiarazione e l'altra abbia facolta' di accettarla o meno,
la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile
per gli effetti previsti dall'art. 1329.
Se per l'accettazione non e' stato fissato un termine, questo puo'
essere stabilito dal giudice.