Art. 1336.
(Offerta al pubblico).
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del
contratto alla cui conclusione e' diretta, vale come proposta, salvo
che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell'offerta, se e' fatta nella stessa forma dell'offerta
o in forma equipollente, e' efficace anche in confronto di chi non ne
ha avuto notizia.