(CODICE CIVILE-art. 1336)
                             Art. 1336. 
 
                       (Offerta al pubblico). 
 
  L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi  essenziali  del
contratto alla cui conclusione e' diretta, vale come proposta,  salvo
che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. 
 
  La revoca dell'offerta, se e' fatta nella stessa forma dell'offerta
o in forma equipollente, e' efficace anche in confronto di chi non ne
ha avuto notizia.