Art. 134
               Carattere imperativo delle disposizioni

  1.  E'  nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore
del  difetto  di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in
modo  indiretto,  i  diritti  riconosciuti dal presente paragrafo. La
nullita'  puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere
rilevata d'ufficio dal giudice.
  2.  Nel  caso  di  beni  usati, le parti possono limitare la durata
della  responsabilita'  di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo,
del  codice  civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore
ad un anno.
  3.   E'   nulla   ogni   clausola   contrattuale   che,  prevedendo
l'applicabilita'  al  contratto  di  una  legislazione  di  un  Paese
extracomunitario,  abbia  l'effetto  di  privare il consumatore della
protezione  assicurata  dal  presente paragrafo, laddove il contratto
presenti  uno  stretto  collegamento  con  il territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea.
 
          Note all'art. 134:
              - L'art. 1519-sexies del codice civile e' il seguente:
              "Art.   1519-sexies   (Termini).   -  Il  venditore  e'
          responsabile,  a  norma  dell'art.  1519-quater,  quando il
          difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due
          anni dalla consegna del bene.
              Il  consumatore  decade  dai diritti previsti dall'art.
          1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il
          difetto  di  conformita' entro il termine di due mesi dalla
          data  in  cui  ha  scoperto  il difetto. La denuncia non e'
          necessaria  se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del
          difetto o l'ha occultato.
              Salvo  prova  contraria,  si  presume  che i difetti di
          conformita'   che  si  manifestano  entro  sei  mesi  dalla
          consegna  del bene esistessero gia' a tale data, a meno che
          tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con
          la natura del difetto di conformita'.
              L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente
          occultati  dal  venditore  si  prescrive, in ogni caso, nel
          termine  di  ventisei  mesi  dalla  consegna  del  bene; il
          consumatore,   che   sia  convenuto  per  l'esecuzione  del
          contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui
          all'art.  1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di
          conformita'  sia  stato  denunciato  entro  due  mesi dalla
          scoperta  e  prima  della  scadenza  del  termine di cui al
          periodo precedente.".