ART. 134
            (sanzioni in materia di aree di salvaguardia)

   1.  L'inosservanza  delle  disposizioni  relative alle attivita' e
destinazioni  vietate  nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo
94  e'  punita  con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento
euro a seimila euro.