Art. 134 (L) Irregolarita' rilevate dall'acquirente o dal conduttore (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 136) 1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformita' dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.