Art. 134.
(Art. 135 T. U. 1926).
Senza licenza del prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare
opera di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari
e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni
per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere
conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o
siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto
non colposo.
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano
un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta'
individuale.