Art. 134. Nomina e revoca degli ufficiali esattoriali Gli ufficiali esattoriali sono nominati dall'esattore fra le persone munite della speciale abilitazione prevista dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56 e sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal procuratore della Repubblica, il quale appone il proprio visto sull'atto di nomina conservandone copia. L'esattore comunica la nomina all'ufficio distrettuale delle imposte dirette ed al sindaco e consegna il relativo atto di nomina all'ufficiale esattoriale, che nell'esercizio delle sue funzioni e' tenuto ad esibirlo quando ne sia richiesto. La nomina dell'ufficiale esattoriale puo' essere revocata dall'esattore in ogni tempo. Il procuratore della Repubblica puo' revocare la sua autorizzazione con provvedimento motivato. La cessazione dell'ufficiale esattoriale dalle sue funzioni deve essere comunicata agli organi indicati dal secondo comma ed essere resa nota al pubblico mediante affissione di apposito avviso in tutti i comuni della circoscrizione esattoriale.