(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 134)
                              Art. 134. 
             Nomina e revoca degli ufficiali esattoriali 

 
  Gli  ufficiali  esattoriali  sono  nominati  dall'esattore  fra  le
persone munite della speciale abilitazione prevista  dalla  legge  11
gennaio 1951, n. 56  e  sono  autorizzati  all'esercizio  delle  loro
funzioni dal procuratore della Repubblica, il quale appone il proprio
visto sull'atto di nomina conservandone copia. 
  L'esattore  comunica  la  nomina  all'ufficio  distrettuale   delle
imposte dirette ed al sindaco e consegna il relativo atto  di  nomina
all'ufficiale esattoriale, che nell'esercizio delle sue  funzioni  e'
tenuto ad esibirlo quando ne sia richiesto. 
  La  nomina  dell'ufficiale   esattoriale   puo'   essere   revocata
dall'esattore in ogni tempo. Il  procuratore  della  Repubblica  puo'
revocare la sua autorizzazione con provvedimento motivato. 
  La cessazione dell'ufficiale esattoriale dalle  sue  funzioni  deve
essere comunicata agli organi indicati dal secondo  comma  ed  essere
resa nota al pubblico mediante affissione di apposito avviso in tutti
i comuni della circoscrizione esattoriale.