Art. 134
                       Redditi dei fabbricanti

  1.  Per  i  periodi  di  imposta  anteriori a quello in cui avranno
effetto  le  modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata
ai  sensi  del  comma  2  dell'articolo  34  le rendite catastali dei
fabbricati saranno aggiornate mediante l'applicazione di coefficienti
stabiliti  annualmente,  per  singole categorie di unita' immobiliari
urbane,  con,  decreto  del Ministro delle finanze su conforme parere
della Commissione censuaria centrale.
  2.  Fino al termine di cui al comma 1, qualora il canone risultante
dal  contratto  di  locazione ridotto di un quarto sia superiore alla
rendita  catastale  aggiornata  per  oltre  un  quinto  di questa, il
reddito  determinato  in misura pari a quella del canone di locazione
ridotto  di  un quarto. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia
centro  e  nelle  isole  della  Giudecca,  di  Murano  e di Burano la
presente  disposizione  si  applica  con  riferimento  al  canone  di
locazione  ridotto  di  due  quinti  anziche'  di  un  quarto  per  i
fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza
radicali  trasformazioni,  la  presente  disposizione  si applica con
riferimento  al  canone  di  locazione  ridotto di un terzo, salvo il
disposto  del  comma  2 dell'articolo 40. Fino al termine medesimo le
disposizioni   del   comma  2  dell'articolo  129  si  applicano  con
riferimento alla rendita catastale aggiornata.
  3.   L'aggiornamento   delle   rendite   catastali  degli  immobili
riconosciuti  di  interesse storico o artistico, ai sensi della legge
11  giugno  1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni,
e'  effettuato  mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti
previsti  per  i  fabbricati.  Qualora  i predetti immobili risultino
allibrati  al  catasto  terreni,  la  relativa  rendita  catastale e'
ridotta  a meta' ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi.
Il  mutamento  di  destinazione  degli  immobili  medesimi  senza  la
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e
ambientali  e  il  mancato  assolvimento  degli obblighi di legge per
consentire  l'esercizio  del  diritto di prelazione dello Stato sugli
immobili   vincolati   determinano   la  decadenza  dall'agevolazione
tributaria, ferma restando ogni altra sanzione. L'Amministrazione per
i  beni  culturali  e  ambientali  ne da' al competente ufficio delle
imposte immediata comunicazione, dal ricevimento della quale inizia a
decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della  dichiarazione  dei
redditi.
 
          Nota all'art. 134:
            -  Per  il  titolo  della legge 1 giugno 1939, n. 1089 si
          veda nelle note all'art. 10.