Art. 134.
       Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti
       a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri
  1.   Agli   autoveicoli,   motoveicoli   e    rimorchi    importati
temporaneamente  o  nuovi  di fabbrica acquistati per l'esportazione,
che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali, se prescritte, e
appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a  stranieri
che  sono  di  passaggio,  sono  rilasciate una carta di circolazione
della durata massima di un  anno,  salvo  eventuale  proroga,  e  una
speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
  2.  Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1
scaduta di validita' e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento  di  una  somma  da lire centomila a lire quattrocentomila.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme del capo I,  sezione  II,  del
titolo VI.