(CODICE CIVILE-art. 1344)
                             Art. 1344. 
 
                  (Contratto in frode alla legge). 
 
  Si  reputa  altresi'  illecita  la  causa   quando   il   contratto
costituisce  il  mezzo  per  eludere  l'applicazione  di  una   norma
imperativa.