Art. 135 
             (Codice di deontologia e di buona condotta) 
 
   1.  Il  Garante  promuove,   ai   sensi   dell'articolo   12,   la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato per  lo  svolgimento  delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o
per far valere  o  difendere  un  diritto  in  sede  giudiziaria,  in
particolare da liberi professionisti o  da  soggetti  che  esercitano
un'attivita' di investigazione  privata  autorizzata  in  conformita'
alla legge. 
 
          Nota all'art. 135:
              - Per  la  legge  7 dicembre  2000, n. 397 vedi in nota
          all'art. 8.