Art. 135 
 
                         Limiti di garanzia 
 
    1. La garanzia di cui  all'articolo  132,  e'  prestata  per  gli
importi percentuali e con le modalita' previsti dall'articolo 113 del
codice; le percentuali si intendono riferite all'importo dei lavori e
delle altre prestazioni richieste e remunerate al contraente. 
    2. Ove sia attivata la garanzia di subentro, la garanzia  di  cui
all'articolo 113 del codice, indipendentemente dalla entita' maggiore
o minore della stessa ai sensi del comma 1, si intende  prestata  per
un ammontare pari al dieci per cento dell'importo  contrattuale,  non
ulteriormente riducibile fino al collaudo. 
 
              Note all'art. 135 
              - Per il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 12
          aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 131.