Art. 135 (L) Applicazione (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 37) 1. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore. 2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonche' con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.
Note all'art. 135: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1978, n. 36, reca: "Regolamento di esecuzione alla legge 30 aprile 1976, n. 373, relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici".