Art. 135
         Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie

  1.  Restano  ferme, oltre alle agevolazioni tributarie previste dal
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive  modificazioni,  e  da  leggi  speciali,  le  agevolazioni
disposte  a  favore  di  consorzi  e  di  cooperative dal terzo comma
dell'articolo  20  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 598 e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 135:
            -   Per  il  titolo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973, n. 601, si veda nelle note
          all'art. 133.
            -  Il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre 1973, n. 598 (Imposta sul reddito
          delle persone giuridiche e' il seguente:
            "Art.    20   (Scritture   contabili   degli   enti   non
          commerciali).  - Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16,
          17   e   18   si  applicano  relativamente  alle  attivita'
          commerciali   eventualmente  esercitate,  anche  agli  enti
          soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche
          che   non   hanno   per   oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciali".
            Si   trascrive   il   testo   degli  articoli  richiamati
          nell'articolo soprariportato:
            "Art. 14 (Altri componenti negativi). - Per le societa' e
          gli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, che hanno
          emesso   obbligazioni   o   titoli   similari,  l'eventuale
          differenza  tra  le  somme  dovute  alla  scadenza e quelle
          ricevute  in  dipendenza  della  emissione  e'  deducile in
          ciascun  periodo  d'imposta  per  una  quota determinata in
          conformita' al piano di ammortamento del presente".
            "Art.  15  (Trasformazione della societa). - Agli effetti
          degli  articoli  54  e  57 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973  n.  597, e del terzo comma
          dell'art.  5  del  presente decreto la trasformazione della
          societa'  da  uno  ad altro dei tipi indicati nell'art 2200
          del   codice   civile   non   costituisce   realizzo  delle
          plusvalenze  e  delle  minusvalenze patrimoniali, ancorche'
          risultanti  dalla  relazione  di stima prescritta dall'art.
          2498   dello  stesso  codice,  salva  l'applicazione  delle
          disposizioni dell'art 12 nell'ipotesi ivi prevista.
            Nel  caso  di  trasformazione  di  una  societa' soggetta
          all'imposta   sul   reddito  delle  persone  giuridiche  in
          societa'  in  nome  collettivo o in accomandita semplice il
          reddito  del  periodo  compreso  tra  l'inizio  del periodo
          d'imposta  e  la data in cui ha effetto la trasformazione e
          determinato  secondo  le  disposizioni  di questo titolo in
          base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle
          perdite"  "Art.  16  (Fusione  di  societa). - Agli effetti
          degli  articoli  54  e  57 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n. 597, e del terzo comma
          dell'art.  5  del  presente  decreto  la  fusione  di  piu'
          societa'  non  costituisce realizzo ne' distribuzione delle
          plusvalenze   e   delle   minusvalenze  patrimoniali  delle
          societa'   fuse   ancorche'   risultanti  dalle  situazioni
          patrimoniali prescritte dall'art. 2502 del codice civile.
            Per  le  plusvalenze iscritte nel bilancio della societa'
          risultante dalla fusione o della societa' incorporante, con
          o   senza   imputazione   al   capitale,  si  applicano  le
          disposizioni   di   cui   al   precedente  art.  12.  Delle
          plusvalenze  iscritte  in  bilancio  non  si tiene tuttavia
          conto,  agli effetti dell'art. 12, fino a concorrenza della
          differenza tra il costo delle azioni o quote delle societa'
          incorporate annullate per effetto della fusione e il valore
          del patrimonio netto delle societa' stesse risultante dalle
          scritture contabili.
            La  societa'  risultante  dalla  fusione  o  incorporante
          subentra  in  tutti gli obblighi e i diritti delle societa'
          fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi.
            Se la societa' risultante dalla fusione o incorporante e'
          una  societa' in nome collettivo o in accomandita semplice,
          il  reddito  delle  societa'  fuse  o  incorporate soggette
          all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche, relativo
          al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la
          data in cui ha effetto la fusione e' determinato secondo le
          disposizioni  del  presente decreto in base alle risultanze
          di apposito conto dei profitti e delle perdite".
            "Art.  17  (Riporto  delle  perdite). - Le societa' e gli
          enti  di  cui  alle  lettere  a)  e  b) dell'art. 2 possono
          portare la perdita di un periodo d'imposta (determinata con
          le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito,
          in  diminuzione  del  reddito  complessivo  imponibile  dei
          periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto".
            "Art.    18   (Imprese   di   assicurazione).   -   Nella
          determinazione  del  reddito delle imprese di assicurazione
          sono deducibili:
              a)  gli  accantonamenti  destinati  a  costituire  o ad
          integrare   la   riserva  matematica  per  i  contratti  di
          assicurazione  sulla  vita e di capitalizzazione, in misura
          non  superiore  a  quella  indicata  dall'art. 28 del testo
          unico   delle   leggi  sull'esercizio  delle  assicurazioni
          private,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   13   febbraio   1959,  n.  449,  e  successive
          modificazioni;
              b) gli accantonamenti destinati a costituire la riserva
          premi per i rischi diversi da quelli sulla vita che sono in
          corso  al  termine  del  periodo  d'imposta,  in misura non
          superiore  all'importo  delle  frazioni  di  premio e delle
          annualita'  dei  premi  di competenza dei periodi d'imposta
          successivi oppure nella misura minima indicata dall'art. 60
          del testo unico indicato alla precedente lettera a);
              c) gli accantonamenti destinati a costituire la riserva
          per  i  sinistri avvenuti e non ancora liquidati, in misura
          non   superiore   a   quella  risultante  da  una  prudente
          valutazione   tecnica   effettuata   in  base  ad  elementi
          obiettivi.
            Le provvigioni dovute per l'acquisizione dei contratti di
          assicurazione  di  durata  poliennale stipulati nel periodo
          d'imposta  sono deducibili, per quote costanti, nel periodo
          stesso e nei due successivi.