Art. 135 (Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena) 1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena, nel giudizio puo' ordinare l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta e' accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero.