Art. 135.
                               Oggetto
  1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione
amministrativa del servizio scolastico,  fatto salvo il trasferimento
di  compiti alle  istituzioni scolastiche  previsto dall'articolo  21
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 
          Nota all'art. 135:
            - Si trascrive il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
          1997, n. 59:
            "Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni  scolastiche
          e  degli  istituti  educativi  si inserisce nel processo di
          realizzazione  della  autonomia  e  della  riorganizzazione
          dell'intero sistema formativo.  Ai fini della realizzazione
          della  autonomia  delle istituzioni scolastiche le funzioni
          dell'Amministrazione centrale e periferica  della  pubblica
          istruzione   in   materia   di  gestione  del  servizio  di
          istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
          fruizione del diritto  allo  studio  nonche'  gli  elementi
          comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
          gestione   e  programmazione  definiti  dallo  Stato,  sono
          progressivamente attribuite alle  istituzioni  scolastiche,
          attuando   a   tal   fine  anche  l'estensione  ai  circoli
          didattici, alle scuole medie, alle scuole e  agli  istituto
          di  istruzione  secondaria,  della  personalita'  giuridica
          degli istituti tecnici e  professionali  e  degli  istituti
          d'arte  ed  ampliando  l'autonomia  per  tutte le tipologie
          degli istituti di istruzione, anche in  deroga  alle  norme
          vigenti   in   materia  di  contabilita'  dello  Stato.  Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  agli
          istituti  educativi,  tenuto  conto delle loro specificita'
          ordinamentali.
            2. Ai fini di quanto previsto nel comma  1,  si  provvede
          con  uno  o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
          17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  nel
          termine  di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, sulla base dei criteri generali e  principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente   articolo.   Sugli   schemi   di  regolamento  e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di  Stato,   il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari.  Decorsi  sessanta  giorni dalla richiesta di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunqueemanati.  Con  i  regolamenti predetti sono dettate
          disposizioni per armonizzare le norme di cui  all'art.  355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge.
            3.  I  requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della  personalita'   giuridica   e   dell'autonomia   alle
          istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro
          unificate nell'ottica di garantire  agli  utenti  una  piu'
          agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
          dimensionali  in   relazione   a   particolari   situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali
          saranno automaticamente  concesse  nelle  province  il  cui
          territorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le
          condizioni  di  viabilita'  statale  e  provinciale   siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi.
            4.   La   personalita'   giuridica   e  l'autonomia  sono
          attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
          mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
          al comma 3 attraverso piani di dimensionamento  della  rete
          scolastica,  e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre 2000
          contestualmente  alla  gestione  di   tutte   le   funzioni
          amministrative   che   per   loro   natura  possono  essere
          esercitate dalle istituzioni  autonome.  In  ogni  caso  il
          passaggio  al  nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
          da apposite iniziative di formazione del personale, da  una
          analisi  delle  realta' territoriali, sociali ed economiche
          delle singole istituzioni scolastiche  per  l'adozione  dei
          conseguenti   interventi  perequativi  e  sara'  realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse.
            5. La dotazione finanziaria essenziale delle  istituzioni
          scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di
          quelle  che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita
          dall'assegnazione  dello   Stato   per   il   funzionamento
          amministrativo   e   didattico,   che   si   suddivide   in
          assegnazione ordinaria  e  assegnazione  perequativa.  Tale
          dotazione  finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
          destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria  per
          lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
          e  di  orientamento  proprie  di  ciascuna  tipologia  e di
          ciascun indirizzo di scuola.
            6.  Sono   abrogate   le   disposizioni   che   prevedono
          autorizzazioni  preventive per l'accettazione di donazioni,
          eredita' e legati da parte delle  istituzioni  scolastiche,
          ivi   compresi   gli   istituti   superiori  di  istruzione
          artistica, delle  fondazioni  o  altre  istituzioni  aventi
          finalita'  di  educazione  o di assistenza scolastica. Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento  in  materia  di  avviso ai successibili.   Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le
          donazioni.
            7. Le  istituzioni  scolastiche  che  abbiano  conseguito
          personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e
          le istituzioni scolastiche gia' dotate  di  personalita'  e
          autonomia,  previa  realizzazione  anche  per queste ultime
          delle  operazioni  di  dimensionamento  di  cui al comma 4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale.
            8.   L'autonomia   organizzativa   e'   finalizzata  alla
          realizzazione della flessibilita', della  diversificazione,
          dell'efficienza  e  dell'efficacia del servizio scolastico,
          alla integrazione e al miglior  utilizzo  delle  risorse  e
          delle  strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
          e al coordinamento con il contesto  territoriale.  Essa  si
          esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
          in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
          del  gruppo  classe  e  delle modalita' di organizzazione e
          impiego dei docenti, secondo  finalita'  di  ottimizzazione
          delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
          temporali,  fermi  restando i giorni di attivita' didattica
          annuale previsti  a  livello  nazionale,  la  distribuzione
          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
          plurisettimanale.
            9. L'autonomia didattica e' finalizzata al  perseguimento
          degli   obiettivi   generali   del   sistema  nazionale  di
          istruzione, nel rispetto della  liberta'  di  insegnamento,
          della  liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie
          e del diritto di apprendere. Essa si sostanzia nella scelta
          libera   e   programmata   di    metodologie,    strumenti,
          organizzazione  e  tempi  di  insegnamento, da adottare nel
          rispetto   della   possibile    pluralita'    di    opzioni
          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di
          liberta'  progettuale,  compresa  l'eventuale  offerta   di
          insegnamenti  opzionali,  facoltativi  o  aggiuntivi  e nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per  la  determinazione  degli   organici   funzionali   di
          istituto,   fermi   restando   il   monte   annuale  orario
          complessivo  previsto  per  ciascun  curriculum  e   quello
          previsto   per   ciascuna  delle  discipline  ed  attivita'
          indicate come fondamentali di ciascun tipo o  indirizzo  di
          studi  e  l'obbligo  di  adottare  procedure e strumenti di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi.
            10.   Nell'esercizio   dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica   le   istituzioni  scolastiche  realizzano,  sia
          singolarmente  che  in   forme   consorziate,   ampliamenti
          dell'offerta   formativa   che   prevedano  anche  percorsi
          formativi  per  gli  adulti,  iniziative   di   prevenzione
          dell'abbandono  e  della dispersione scolastica, iniziative
          di utilizzazione delle strutture e delle  tecnologie  anche
          in  orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
          del   lavoro,  iniziative  di  partecipazione  a  programmi
          nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
          tra le regioni  e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi
          integrati  tra  diversi  sistemi  formativi. Le istituzioni
          scolastiche autonome  hanno  anche  autonomia  di  ricerca,
          sperimentazione   e   sviluppo   nei  limiti  del  proficuo
          esercizio dell'autonomia didattica e  organizzativa.    Gli
          istituti    regionali   di   ricerca,   sperimentazione   e
          aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
          la Biblioteca di documentazione pedagogica e le  scuole  ed
          istituti  a  carattere  atipico di cui alla parte I, titolo
          II,  capo  III,  del  testo  unico  approvato  con  decreto
          legislativo  16  aprile  1994,  n. 297, sono riformati come
          enti   finalizzati   al   supporto   dell'autonomia   delle
          istituzioni scolastiche autonome.
            11.  Con  regolamento  adottato ai sensi del comma 2 sono
          altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
          alle Accademie di belle arti, agli Istituti  superiori  per
          le  industrie  artistiche,  ai Conservatori di musica, alle
          Accademie nazionali di arte drammatica e di danza,  secondo
          i  principi  contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e con gli
          adattamenti resi necessari dalle  specificita'  proprie  di
          tali istituzioni.
            12.  Le  universita' e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di
          aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e
          universitario.
            13. Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il  Governo
          e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
          data  di  entrata  in  vigore  delle  predette disposizioni
          regolamentari, le norme del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo  16  aprile  1994,  n. 297, apportando tutte le
          conseguenti e necessarie modifiche.
            14. Con decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,
          di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono emanate le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione
          delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
          dei servizi  di  tesoreria  o  di  cassa,  nonche'  per  le
          modalita'  del  riscontro  delle gestioni delle istituzioni
          scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
          regolamenti di cui al comma  2.  E'  abrogato  il  comma  9
          dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
            15.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge il Governo e' delegato ad emanare un decreto
          legislativo  di  riforma  degli  organi  collegiali   della
          pubblica  istruzione  di livello nazionale e periferico che
          tenga conto  della  specificita'  del  settore  scolastico,
          valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse componenti e
          delle minoranze linguistiche  riconosciute,  nonche'  delle
          specifiche  professionalita' e competenze, nel rispetto dei
          seguenti criteri:
             a)        armonizzazione       della       composizione,
          dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi  organi  con
          le  competenze  dell'amministrazione  centrale e periferica
          come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche'  con
          quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
             b)  razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12,
          comma 1, lettera p);
             c)  eliminazione  delle   duplicazioni   organizzate   e
          funzionali,  secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
          lettera g);
             d) valorizzazione  del  collegamento  con  le  comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
             e)  attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,   nella  salvaguardia  del  principio  della
          liberta' di insegnamento.
            16.  Nel  rispetto  del  principio  della   liberta'   di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure  professionali del personale docente, ferma restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri:
             a)  l'affidamento,  nel  rispetto delle competenze degli
          organi  collegiali  scolastici,  di  autonomi  compiti   di
          direzione,  di  coordinamento e valorizzazione delle risore
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
             b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e
          l'organizzazione  e  le  attribuzioni  dell'amministrazione
          scolastica periferica, come ridefinite ai  sensi  dell'art.
          13, comma 1;
             c)  la  revisione del sistema di reclutamento, riservato
          al personale docente con adeguata anzianita'  di  servizio,
          in  armonia  con  le  modalita'  previste  dall'art. 28 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29;
             d) l'attribuzione della  dirigenza  ai  capi  d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica autonoma, che frequentino un apposito  corso  di
          formazione.
            17.  Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara'
          disciplinato  in  sede  di  contrattazione  collettiva  del
          comparto scuola, articolato in autonome aree.
            18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la
          riforma   degli   uffici  periferici  del  Ministero  della
          pubblica   istruzione   e'   realizzata   armonizzando    e
          coordinando   i   compiti   e  le  funzioni  amministrative
          attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in
          materia di programmazione  e  riorganizzazione  della  rete
          scolastica.
            19.  Il  Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro  anni  al  Parlamento,  a   decorrere   dall'inizio
          dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si
          rendano necessarie.
            20. Le regioni a statuto speciale e le province  autonome
          di  Trento  e  Bolzano  disciplinano  con  propria legge la
          materia di cui al presente  articolo  nel  rispetto  e  nei
          limiti  dei  propri  statuti  e  delle  relative  norme  di
          attuazione".