Art. 135 
 
 
          (Criteri di selezione qualitativa e avvalimento) 
 
  1.  Gli  enti  aggiudicatori  possono  stabilire  norme  e  criteri
oggettivi per l'esclusione e  la  selezione  degli  offerenti  o  dei
candidati. Tali norme  e  criteri  sono  accessibili  agli  operatori
economici interessati. 
  2. Qualora gli enti aggiudicatori si trovino  nella  necessita'  di
garantire un equilibrio adeguato tra  le  caratteristiche  specifiche
della  procedura  di  appalto  e   i   mezzi   necessari   alla   sua
realizzazione, possono, nelle procedure ristrette  o  negoziate,  nei
dialoghi  competitivi  oppure  nei  partenariati  per  l'innovazione,
definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessita'  e
consentano all'ente aggiudicatore di ridurre il numero  di  candidati
che saranno invitati a presentare un'offerta. Il numero dei candidati
prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata
concorrenza. 
  3  Quando  il  concorrente  intende  avvalersi  dei  requisiti   di
capacita' economico finanziaria  o  tecnico  professionale  di  altri
soggetti, si applica l'articolo 89.