Art. 135 
 
Disposizioni  in  materia  di  giustizia  tributaria   e   contributo
                              unificato 
 
  1.  All'articolo  62  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Dall'8 marzo al  31
maggio 2020 e' sospeso il termine per il computo  delle  sanzioni  di
cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del  decreto
del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  per  il
mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.". 
  2. All'articolo 16 del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136,  il
comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  La  partecipazione  alle
udienze di cui agli articoli 33  e  34  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, puo' avvenire a distanza mediante collegamento
audiovisivo tra l'aula di udienza e  il  luogo  del  collegamento  da
remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei
soggetti della riscossione,  nonche'  dei  giudici  tributari  e  del
personale  amministrativo  delle  Commissioni  tributarie,  tali   da
assicurare la contestuale, effettiva e  reciproca  visibilita'  delle
persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene  detto.
Il luogo  dove  avviene  il  collegamento  da  remoto  e'  equiparato
all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza  di  cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  546,
puo' essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo
atto  difensivo  ovvero  con  apposita  istanza  da   depositare   in
segreteria  e  notificata   alle   parti   costituite   prima   della
comunicazione dell'avviso  di  cui  all'articolo  31,  comma  2,  del
decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546.  Con  uno  o  piu'
provvedimenti  del  Direttore  Generale  delle  Finanze,  sentito  il
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono
individuate  le  regole   tecnico   operative   per   consentire   la
partecipazione all'udienza a distanza  e  le  Commissioni  tributarie
presso cui e' possibile attivarla. I giudici, sulla base dei  criteri
individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie,  individuano
le controversie per le quali l'ufficio di segreteria e' autorizzato a
comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza." . 
  3. In deroga al criterio previsto dall'articolo 37, comma  13,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle  somme  del
contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per  ciascuna
Commissione tributaria sulla  base  del  numero  dei  giudici  e  del
personale in servizio nell'anno 2020 .