Art. 1350.
(Atti che devono farsi per iscritto).
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena
di nullita':
1) i contratti che trasferiscono la proprieta' di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il
diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il
diritto del concedente e dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati
dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitu'
prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di
abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri
precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata
superiore a nove anni;
9) i contratti di societa' o di associazione con i quali si
conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali
immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo
indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie,
salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti
reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai
rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.