(CODICE CIVILE-art. 1356)
                             Art. 1356. 
 
                    (Pendenza della condizione). 
 
  In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un  diritto
puo' compiere atti conservativi. 
 
  L'acquirente di un diritto sotto  condizione  risolutiva  puo',  in
pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente puo'  compiere
atti conservativi.