Articolo 136
           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

  1.  Sono  soggetti  alle  disposizioni di questo Titolo per il loro
notevole interesse pubblico:
    a)  le  cose  immobili  che  hanno cospicui caratteri di bellezza
naturale o di singolarita' geologica;
    b)   le  ville,  i  giardini  e  i  parchi,  non  tutelati  dalle
disposizioni   della  Parte  seconda  del  presente  codice,  che  si
distinguono per la loro non comune bellezza;
    c)  i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale;
    d)  le  bellezze panoramiche considerate come quadri e cosi' pure
quei  punti  di  vista  o  di belvedere, accessibili al pubblico, dai
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.