Art. 136. Registro cronologico e bollettario L'ufficiale esattoriale deve annotare in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello stabilito dal Ministro per le finanze, da tenersi nelle forme e con le modalita' stabilite per il registro cronologico dell'ufficiale giudiziario. Il registro, prima di essere messo in uso, e' numerato progressivamente in ogni pagina dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette e vidimato dall'ufficio stesso non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali esattoriali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni, a cura dell'esattore, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette. L'ufficiale esattoriale, per ogni pagamento ricevuto ai sensi dell'art. 204 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, deve rilasciare quietanza distaccata da apposito bollettario e comunicarne gli estremi all'esattore.