(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 136)
                              Art. 136. 
                 Registro cronologico e bollettario 

 
  L'ufficiale esattoriale deve annotare in ordine  cronologico  tutti
gli atti e  i  processi  verbali,  numerandoli  progressivamente,  in
apposito registro conforme al modello stabilito dal Ministro  per  le
finanze, da tenersi nelle forme e con le modalita' stabilite  per  il
registro cronologico dell'ufficiale giudiziario. 
  Il  registro,  prima  di  essere  messo   in   uso,   e'   numerato
progressivamente  in  ogni  pagina  dall'ufficio  distrettuale  delle
imposte dirette e  vidimato  dall'ufficio  stesso  non  oltre  il  15
gennaio di ogni anno. I registri esauriti e  quelli  degli  ufficiali
esattoriali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci
giorni, a cura dell'esattore, all'ufficio distrettuale delle  imposte
dirette. 
  L'ufficiale esattoriale,  per  ogni  pagamento  ricevuto  ai  sensi
dell'art.  204  del  testo  unico  29  gennaio  1958,  n.  645,  deve
rilasciare quietanza distaccata da apposito bollettario e comunicarne
gli estremi all'esattore.